Allegazione e prova della condizione di soggezione a tratta
Pubblicato il 12/01/22 09:06 [Doc.10089]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura di Aldo Angelo Dolmetta.

L'allegazione di uno stato di soggezione a tratta ai fini del riconoscimento della protezione internazionale può essere fatta dal difensore, assumendo, nella delineazione della causa petendi nel contesto del ricorso introduttivo del procedimento relativo a detto riconoscimento, che le dichiarazioni della richiedente asilo, sua assistita, debbono essere intese come rappresentative di una simile condizione.

Al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta, le dichiarazioni della richiedente asilo debbono essere analizzate - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 5 lett. c. d.lgs. n. 251/2007, 8 comma 3 e 27 comma 1 bis d. lgs. n. 25/2008 - alla luce dei criteri interpretativi indicati dall'U.N.H.C.R. nelle proprie linee guida volte all'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale.

Posto che le linee guida dell'U.N.H.C.R. segnalano - tra i più frequenti «indicatori preliminari» di tratta - l'esistenza di un racconto contraddittorio, frammentato e poco chiaro, la veridicità della storia narrata dal richiedente deve essere valutata dal giudice del merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrente delle vicende di tratta.


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