Recesso volontario, rimborso delle azioni nelle banche popolari e di credito cooperativo e modifiche statutarie
Pubblicato il 10/04/16 20:34 [Doc.1009]
di Redazione IL CASO.it


TRIBUNALE DI CAGLIARI - GIUDICE IGNAZIO TAMPONI – 24 settembre 2014

Banche popolari e di credito cooperativo – Azioni – Rimborso – Cause di Recesso volontarie – Modifiche statutarie obbligatorie–– Nullita’ - Indennizzo

Banche popolari e di credito cooperativo – Azioni – Cause di recesso – Eliminazione Clausola – Modificazione Clausola - Nullita’

Banche popolari e di credito cooperativo – Norme Tub – Applicazione norme – Esclusione espressa

L’interpretazione secondo cui la norma di cui al 2437 c.c. non si applicherebbe alle modifiche statutarie per così dire “necessitate”, ovverosia imposte dal rispetto delle previsioni dell’autorità di vigilanza, finirebbe per comportare una parziale abrogazione del dettato normativo, non giustificata da alcun argomento di diritto positivo.

In particolare la lettera e) si applica a tutte le cause di recesso, non distinguendo la norma tra cause di recesso eliminate dall’assemblea per sua libera scelta, quale espressione dell’indirizzo della maggioranza, e cause di recesso eliminate per così dire “doverosamente”, in ossequio ai dettami dell’autorità di vigilanza. Ciò che rileva, infatti, è l’eliminazione oggettiva di una causa di recesso.

Laddove il Legislatore ha voluto escludere l’applicazione di una disposizione del codice civile alle banche di credito cooperativo lo ha fatto espressamente attraverso l’art. 150 - bis del Testo Unico Bancario.

Massime a cura di Giuseppe Razzino


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