Sono entrate in vigore in Cina il 1° gennaio del 2022 le Regole di mediazione online del tribunale popolare.
Pubblicato il 13/01/22 08:47 [Doc.10093]
di Carlo Alberto Calcagno, Membro UNAM sezione di Savona at UNAM - Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione - Ass. Specialistica Maggiormente Rappresentativa


Riassumo alcuni articoli che mi paiono meritevoli.
Interessante è che si possa mediare online anche in sede penale se il detenuto non è in custodia (art. 3)
La mediazione online è sottoposta al consenso delle parti (art. 4)
I mediatori, i giudici, le parti e gli organismi mediano sulla piattaforma online del Tribunale popolare (art. 5)
Anche stranieri qualificati possono essere invitati a mediare online quando si tratti di mediazione con una o più persone straniere.
Anche i residenti di Macao, Hong Kong e Taiwan possono parteciapre alla mediazione online sulla piattaforma (art. 6)
Chi vuole mediare può caricare la documentazione necessaria sulla piattaforma e nei casi complessi essere assistito dal Tribunale del popolo (art. 8)
Se una parte acconsente alla mediazione online prima di iniziare una causa, il tribunale del popolo designa un'organizzazione di mediazione o un mediatore dopo averne sollecitato il parere. Se entrambe le parti accettano la mediazione online, possono scegliere congiuntamente un'organizzazione di mediazione o un mediatore dall'organizzazione di mediazione online e un mediatore confermato dal tribunale competente per il caso. (art. 10)
La mediazione online è generalmente condotta da un mediatore.Se
la causa è grave, difficile o complessa, o richiede una particolare professionalità, può essere mediata da due o più mediatori, e le parti ne scelgono congiuntamente uno per presiedere la mediazione (art. 11) .
Entro 3 giorni dall'affidamento da parte del tribunale l'organismo deve accettare la nomina o motivare il rifiuto (art. 12).
Gli impedimenti a mediare sono superabili se le parti sono consapevoli dei motivi di astensione e l'oganismo è d'accordo. (13)
Chi non ha la sufficiente tecnologia per mediare online può trovarla presso il centro servizi contenzioso del tribunale del popolo. Se nessuno ha la tecnologia sufficiente la mediazione va organizzata in presenza (art. 16)
Tutte le parti devono firmare digitalmente l'accordo perché sia valido (art. 19).
Se la mediazione fallisce il mediatore deve scrivere sul verbale i motivi del fallimento e deve informare per iscritto le parti sulle spese legali a cui andranno incontro se vorranno affrontare un processo (art. 21)
Una mediazione online può durare 30 giorni, ma può essere necessario valutare la controversia ed in tal caso non si computa il tempo della valutazione (ovvero della preistruttoria) (art. 24 e 26).


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