Recepimento Direttiva (UE) sul cd. whistleblowing: a che punto siamo?
Pubblicato il 18/01/22 07:11 [Doc.10117]
di Redazione IL CASO.it
di Luisa Romano
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Come si ricorderà, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, all'art. 26, prevede, al paragrafo 1, che «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021», successivamente aggiungendo che «In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023».
La deadline del 17 dicembre 2021, nondimeno, come da ultimo evidenziato dal Presidente dell'ANAC, Dott. G. Busia (https://www.anticorruzione.it/-/il-presidente-di-anac-busia-italia-inadempiente-nella-tutela-del-whistleblowing-?redirect=%2F), è spirata vanamente.
D'altronde, la delega per il recepimento della Direttiva in parola, conferita al Governo dalla Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", era scaduta sin dallo scorso agosto, essendo inutilmente decorsi i termini di cui all'art. 31 della Legge n. 234 del 2012.
Sino a metà dicembre 2021, ad ogni modo e a quanto consta, nessuna ulteriore iniziativa è stata intrapresa sul fronte del recepimento della Direttiva (UE) relativa al cd. whistleblowing.
In particolare e in maniera comprensibile, nessun riferimento era contenuto nel Disegno di legge, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", presentato alla Camera il 13 luglio 2021 e, in definitiva, contenente le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, che non erano stati inseriti nella precedente Legge 22 aprile 2021, n. 53.
Tale Disegno di Legge (C-3208) costituiva oggetto dell'esame e delle proposte emendative della Commissione (XIV) in sede referente così come delle discussioni, pareri e proposte emendative da parte delle competenti Commissioni in sede consultiva (Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Commissione questioni regionali e Comitato per la legislazione).
È solo ripercorrendo l'iter del menzionato Disegno di Legge e scorrendo l'Elenco generale delle proposte emendative presentate in Assemblea e riferite al C-3208-A - vale a dire, se si è ricostruito correttamente, il Disegno di Legge per come giunto all'attenzione della Camera a seguito dell'anziricordato passaggio dalle Commissioni -, che si rinviene la proposta emendativa 1.200, pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16 dicembre 2021 (https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0616/allegato_a.htm#).
Tale proposta emendativa concerneva l'aggiunta, all'allegato A, richiamato dall'art. 1, comma 1, del seguente numero: 9-bis) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e, dopo l'articolo 9, l'aggiunta di un art. 9-bis, rubricato "Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".
Il testo del Disegno di Legge, per come approvato dalla Camera il 16 dicembre 2021, trasmesso al Senato il 20 dicembre e, alla data dello scorso 23 dicembre, assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea) in sede referente (S.2481) fa registrare, per l'appunto, la presenza, nell'elenco delle 10 direttive menzionate nell'annesso Allegato 1 e da recepire con decreto legislativo, anche della Direttiva (UE) 2019/1937, inserita tramite l'emendamento approvato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e fra, tra gli altri, dell'art. 13 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, a mente del quale:
«1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente».
Di fatto, come si legge anche nel Dossier del Senato, datato 11 gennaio 2022, l'articolo in esame ricalca sostanzialmente quanto previsto dall'art. 23 della precedente Legge n. 53 del 2021 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020).
Ieri, 12 gennaio 2022, ore 14, stando all'Agenda dei lavori di Senato e Commissioni, all'OdG della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente era previsto proprio l'"Esame del disegno di legge: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazioni della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)".
In definitiva, l'iter per il recepimento della Direttiva sul cd. whistleblowing è ripreso e, approvato il Disegno di legge di delegazione europea, registrerà presumibilmente un'accelerazione, sfociando nell'adozione del decreto legislativo in tempi relativamente stretti.
In effetti, da un lato, i termini per l'esercizio della delega sarebbero quelli previsti dall'art. 31 della Legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, la delega debba essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Dall'altro, ad agevolare il tempestivo esercizio della delega e scongiurare il reiterarsi della scadenza della stessa, potrebbe probabilmente contribuire la circostanza che il Governo sarebbe chiamato a confrontarsi su un testo che parrebbe essere già stato predisposto.
In tal senso, deporrebbe il già ricordato messaggio del Presidente dell'ANAC, Dott. G. Busia, in cui è stato evidenziato che la stessa ANAC ha contribuito con gli Uffici del Ministero della Giustizia a predisporre un testo di decreto delegato, giudicato fortemente avanzato, e affermato che "Il dispositivo, di fatto, è già pronto".
Ad ora, dunque, ci sarebbero tutte le condizioni per concludere che, al fine di recepire la Direttiva (UE) di riferimento, la disciplina nazionale sul whistleblowing sarà profondamente incisa e lo sarà in tempi relativamente brevi.
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