Legittimazione alla impugnazione di crediti ammessi al passivo del fallimento
Pubblicato il 19/01/22 00:00 [Doc.10122]
di Redazione IL CASO.it


Entro i termini di decadenza previsti dalla legge, sono legittimati all'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98, 3 comma, l.fall., tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione al passivo sia stata accolta definitivamente o sia ancora sub iudice per la pendenza dell'opposizione contro il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata.


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