Pacchetto turistico e COVID-19 - Tribunale Lodi 21 gennaio 2022
Pubblicato il 26/01/22 08:26 [Doc.10156]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Ennio Piovesani.

Trib. Lodi, ord. 21/01/2022, dott.ssa Francesca Varesano

L'art. 28, lett. f), D.L. 9/2020 prescrive, tra le cause di risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. l'essere titolari di titoli di viaggio, acquistati in Italia aventi come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione pandemica.
La condizione per invocare la sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 28 D.L 9/2020, con conseguente rimborso del prezzo corrisposto, deve ritenersi verificata quando la misura di contenimento della pandemia di COVID-19, adottata da parte dello Stato estero di destinazione, comporti l'intensificazione dei controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, richiedendo una "dichiarazione giurata sulla storia del viaggio", giacché a fronte di tale misura non sarebbe possibile garantire ai passeggeri l'effettivo godimento del pacchetto turistico, potendosi ipotizzare da parte delle autorità straniere l'adozione di provvedimenti volti all'isolamento e/o al rimpatrio dei turisti italiani (Nel caso di specie, il pacchetto turistico aveva ad oggetto un viaggio in crociera ed il soggiorno, dal 09/03/2020 al 24/03/2020, presso la Repubblica Dominicana, dove, in data 29/02/2020, era stata adottata la misura della sospensione, per 30 giorni, dei voli diretti provenienti dall'Italia).

Il contratto di pacchetto turistico, stipulato tra il tour operator/l'agenzia ed il consumatore, si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché nel caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l'art. 1463 c.c., nell'ipotesi in cui, pur se normativamente non specificatamente prevista, la causa concreta del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, con conseguente estinzione dell'obbligazione e diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate. Il fatto imprevedibile ed imprevisto può riguardare tanto il turista in prima persona quanto il (turista) suo prossimo congiunto. (Nel caso di specie, la situazione pandemica in atto, connessa alla preesistente patologia di epatite autoimmune della turista, riguardando tanto quest'ultima qaunto il turista suo prossimo congiunto, come tale è stata ritenuta idonea ad impedire la fruizione dei servizi acquistati).


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