Forma della procura speciale per la rappresentanza sostanziale in mediazione
Pubblicato il 27/01/22 11:00 [Doc.10163]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime dell'Avv. Rocco Guarino.
La procura conferita per la rappresentanza sostanziale della parte in mediazione deve avere necessariamente la forma dell'atto pubblico, dovendo trovare applicazione le ordinarie norme in materia di rappresentanza, sicché la procura, ai sensi dell'art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Non si dubita della natura pubblica dell'accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, per cui la procura per la relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell'atto pubblico.
In mancanza di idonea procura notarile - dovendosi escludere, in materia, il potere di autentica del difensore - non può ritenersi sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge né validamente introdotto ed espletato il procedimento di mediazione.
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