Tribunale Bari in tema di art. 119 TUB
Pubblicato il 05/02/22 00:00 [Doc.10180]
di Redazione IL CASO.it


di Giuseppe Riccardi
Loan Manager at Juliet SpA

1) La consegna dei documenti contrattuali relativi ad un rapporto bancario non soggiace al termine decennale ex art. 119, IV comma TUB rivestendo tale norma carattere di specialità rispetto all'art. 2220 c.c.. Pertanto, la documentazione attestante il negozio costitutivo del rapporto è esigibile dal cliente nei termini ordinari di prescrizione (dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente).
2) L'interpretazione letterale dell'art. 119, IV comma TUB, il cui contenuto precettivo è inequivocabilmente riferito alla documentazione relativa a singole operazioni effettuate dal cliente, esclude l'applicazione della suddetta norma alla diversa ipotesi di consegna dei documenti contabili di sintesi relativi ad un rapporto bancario.
3) Dal combinato disposto degli artt. 119 TUB, primo e secondo comma, e 2220 c.c. discende l'obbligo in capo alla banca di comunicare e consegnare al cliente gli estratti conto nonché di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla chiusura per per dieci anni dalla data dell'ultima annotazione sul conto.
4) Al di là dell'obbligo di legge di cui all'art. 2220 c.c., il generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. impone alla banca di conservare le scritture contabili finché esista un interesse informativo in capo al cliente della banca e quindi almeno per dieci anni dalla chiusura del conto.
Si ringrazia l'avv. Angelo Di Cagno per la segnalazione del provvedimento.


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