Trattamento del fideiussore escusso nel concordato preventivo
Pubblicato il 01/02/22 08:30 [Doc.10185]
di Redazione IL CASO.it
L'art. 61, comma 2 l. fall. non consente che il fideiussore solidale, che abbia garantito il creditore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo e sia stato escusso dopo l'omologa dello stesso, possa concorrere nella distribuzione dell'attivo col creditore garantito prima che quest'ultimo sia stato integralmente soddisfatto.
Le contestazione sul punto non attengono alla titolarità o alla sussistenza del credito di regresso (il cui accertamento, ove contestato, deve ritenersi devoluto al giudizio ordinario di cognizione), bensì all'esercizio di esso prima che il creditore garantito abbia ricevuto soddisfazione dell'intero credito e quindi non sono di competenza del giudice ordinario, bensì del giudice delegato, trattandosi di risolvere una questione meramente distributiva ed esecutiva, vertente sul quomodo della concreta ripartizione tra coobbligati in regresso o in surroga e creditore garantito delle somme dovute dal debitore principale in concordato preventivo.
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