La richiesta dell'erede di ottenere la documentazione contrattuale del de cuius è riconducibile all'art. 117, comma 1, TUB
Pubblicato il 01/02/22 08:42 [Doc.10186]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Bologna 25 ottobre 2021, n. 22112, Pres. Sirena, Rel. Cherti.

La richiesta formulata dall'erede di ottenere la documentazione contrattuale facente capo al de cuius è riconducibile al diritto riconosciuto al cliente ex art. 117, comma 1, TUB di ottenere copia del contratto. Pertanto, il comportamento dell'intermediario che dichiari la propria impossibilità di reperire la predetta documentazione dà luogo ad una violazione degli obblighi comportamento su questo gravanti. (Nel caso di specie l'ABF ha rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente per difetto di idoneo supporto probatorio; segnatamente, non risulta la prova che la mancata consegna di tale documentazione da parte della banca abbia cagionato un danno risarcibile).


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