Anche i costi assicurativi vanno inclusi nel calcolo del T.E.G.M.
Pubblicato il 06/02/22 19:32 [Doc.10212]
di Redazione IL CASO.it


Civile Ord. Sez. 6 Num. 3025 Anno 2022
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
Data pubblicazione: 01/02/2022

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Anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato;

Tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.
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