Antiriciclaggio: l'atto notarile è idoneo a soddisfare l'obbligo di verifica di identità del cliente
Pubblicato il 08/02/22 09:08 [Doc.10214]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Roma 24 settembre 2021, n. 20514, Pres. Sirena, Rel. Cesaro

L'obbligo di adeguata verifica dell'identità della clientela, previsto ai sensi dell'art. 18 l. 231/2007 in capo alle banche per finalità di antiriciclaggio, può essere soddisfatto sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile o indipendenti. Per questo proposito, è da stimarsi idoneo l'accertamento dell'identità personale di un comparente contenuto in un atto notarile ancorché la banca non sia fisicamente in possesso del documento di identità del cliente, con la conseguenza che è illegittima la condotta della banca che rifiuti la stipulazione di un contratto asserendo di non poter identificare il cliente per non possedere il relativo documento di identità.


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