Mutui indicizzati al franco svizzero: nullità per intrasparenza della clausola di estinzione anticipata
Pubblicato il 08/02/22 09:12 [Doc.10215]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Roma 02 ottobre 2021, n. 20764, Pres. Sciuto, Rel. Accettella

La clausola di estinzione anticipata contenuta in un prodotto di mutuo indicizzato a valuta estera, secondo cui il capitale «restituito» (i.e. residuo) deve prima essere convertito nella valuta straniera secondo un tasso di cambio convenzionale e poi rapportato in euro secondo il tasso reale, è abusiva e dunque nulla ai sensi dell'art. 34, comma 2 cod. cons. posto che non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione. Di conseguenza, l'intermediario deve effettuare il conteggio relativo all'estinzione anticipata determinando il capitale residuo come differenza fra la somma mutuata e le rate residue, ma senza applicare il meccanismo di doppia conversione.

Il prodotto di mutuo in euro con clausola di indicizzazione al franco svizzero non costituisce un prodotto finanziario derivato, in cui le parti si scambiano reciprocamente flussi di denaro sulla base di denari stabiliti in contratto, posto che è soltanto il mutuatario ad assumere l'obbligazione di restituire il capitale mutuato alla banca secondo la valuta e il tasso di interesse convenuto.


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