Obbligo della banca di rispondere tempestivamente alla richiesta di estinzione anticipata
Pubblicato il 09/02/22 08:43 [Doc.10217]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


ABF Milano, 18 ottobre 2021, n. 21732, Pres. Lapertosa, Rel. Persano

Nel caso in cui il cliente comunichi alla banca la volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento, quest'ultima è tenuta, in ossequio all'obbligo di collaborazione discendente dal canone generale di buona fede, a rispondere tempestivamente, trasmettendo al cliente il conteggio funzionale a consentirgli la pronta uscita dal rapporto (nel caso di specie, l'ABF ha ritenuto che fosse irrilevante la mancata indicazione da parte del cliente della data in cui intendeva eseguire il pagamento necessario ad estinguere il finanziamento, e che la banca avrebbe dovuto prontamente trasmettere un conteggio calcolato ad una data successiva di 15 giorni rispetto alla richiesta pervenutale, in considerazione del termine di preavviso per l'esercizio del diritto di estinzione anticipata contrattualmente previsto).


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