Tribunale di Rimini: le condizioni per la falcidia del creditore ipotecario nel piano del consumatore.
Pubblicato il 10/02/22 08:22 [Doc.10218]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione dell'avv. Massimo Ciuffolini del Foro di Rimini
Massime dell'avv. Astorre Mancini

E' ammissibile il piano del consumatore prevedente il mantenimento dell'abitazione in proprietà del ricorrente a fronte del pagamento integrale del creditore ipotecario di primo grado e pagamento a stralcio dell'ipotecario di secondo grado, con soddisfo, per entrambi, mediante un piano rateale pluriennale (nella specie, 84 mesi), a condizione che il gestore della crisi attesti che al creditore ipotecario di secondo grado sia riservato un trattamento non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, primo comma, secondo periodo l. 3/2012.

La violazione del merito creditizio da parte del finanziatore, cui è tenuto a norma dell'art. 124 t.u.b., non ha incidenza sulla meritevolezza del debitore, né integra una presunzione di meritevolezza di quest'ultimo, avendo il legislatore fatto discendere, dalla violazione delle regole del merito creditizio, esclusivamente la preclusione, a carico del creditore, alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa; non vi sono, infatti, norme specifiche che prevedano che la errata valutazione del merito creditizio comporti la esenzione del debitore da colpa grave. Consegue che, anche ritenendo inammissibile l'opposizione alla omologazione proposta dal creditore per inadeguata valutazione del merito creditizio, il Giudice dovrà procedere ugualmente alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato e, potrà, in ipotesi, negarne l'esistenza.


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