Modifiche alla Geografia Giudiziaria
Pubblicato il 16/02/22 08:33 [Doc.10253]
di Redazione IL CASO.it


In Commissione Giustizia, avviato esame in sede referente del ddl n. 2369 e fissato alle 12 del 4 marzo il termine per la presentazione di emendamenti. Ha riferito alla Commissione il sen. @AndreaOstellari

(2369) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148
(Esame e rinvio)



Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge che apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156). Per quanto riguarda il distretto di Firenze - che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondario di Massa - la riforma secondo il Consiglio regionale toscano, proponente del disegno di legge, ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese - Valdelsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.
Peraltro a favore dell'ipotesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della Repubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.
Infatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli comunali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della Toscana n. 2397 (In merito alla distribuzione. dei tribunali sul territorio regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020. Infine è stata emanata la delibera della giunta comunale di Empoli del 15 luglio 2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l'istituzione a Empoli del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di proprietà dell'amministrazione comunale.

Pertanto da parte del Consiglio regionale proponente si ritiene che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012. Sia la ricostituzione dei tribunali soppressi sia l'istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si trovavano le sezioni distaccate di tribunale soppresse potranno essere effettuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l'inserimento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte d'appello. In ogni caso, alla ricostituzione o all'istituzione del tribunale dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o l'istituzione della, relativa procura della Repubblica avente sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondano. Per non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o all'istituzione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o costituiti siano conseguentemente adeguati la tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre tabelle già modificate dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con la ricostituzione o l'istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Il disegno di legge non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Poiché il testo, pur relazionato in motivazione ad una situazione locale, reca una disciplina di ordine generale, si segnala nei medesimi termini dell'altro disegno di legge regionale analogamente strutturato, quello del consiglio regionale abruzzese Atto Senato n. 1948.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati, soggetti interessati ad illustrare questa situazione territoriale.



Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.



Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


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