Revocatoria del realizzo del pegno
Pubblicato il 18/02/22 08:19 [Doc.10268]
di Redazione IL CASO.it


"Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'art. 67, secondo comma, legge fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno".

"La revoca, ex art. 67 l. fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111. bis, 111-ter e 111-quater legge fall.".

Sull'argomento: Edoardo STAUNOVO-POLACCO. Revocatoria del realizzo del pegno consolidato, eventus damni ed insinuazione al passivo ex art. 70, comma 2, l. fall.: note sulla sollecitazione di una pronuncia a Sezioni Unite da parte di Cass. 8923/2021.
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