Sottrazione alla destinazione condominiale dell'alloggio del portiere
Pubblicato il 22/02/22 00:00 [Doc.10284]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35957 del 22/11/2021

Alloggio del portiere - Sottrazione alla destinazione condominiale - Applicabilità della disciplina della comunione - Sussistenza - Conseguenze in tema di contribuzione alle spese di riparazione del sovrastante lastrico solare di proprietà o uso esclusivi.

Allorché l'alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta comunione devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi comprese quelle occorrenti - come nella specie - per la riparazione del lastrico solare che funge da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante al lastrico.


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