Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento - Emendamento
Pubblicato il 25/02/22 08:53 [Doc.10296]
di Redazione IL CASO.it


Conversione in legge del decreto sostegni, 3 emendamenti importanti per avvicinare l'Italia all'Europa e *contrastare concretamente il fenomeno del sovraindebitamento e il conseguente sviluppo dell'usura*.

A.S. 2505
EMENDAMENTO all'art. 10 PESCO, D'ANGELO, LOMUTI, DE LUCIA, NATURALE, CAMPAGNA, MATRISCIANO, VANIN, GAUDIANO, MIRABELLI, PIRRO, L'ABBATE, COLTORTI, FEDE, ROMANO, LANZI, MAIORINO, PERILLI, NOCERINO, FENU, GALLICCHIO, DELL'OLIO, BOTTICI, PELLEGRINI MARCO, PRESUTTO, MANTOVANI, MAUTONE, LANNUTTI, CROATTI, PIARULLI, MAIORINO, CASTALDI, LEONE, ANASTASI, MONTEVECCHI, AUDDINO, CORBETTA, VACCARO, GIROTTO, TONINELLI, SANTILLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis (Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento) i. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, 11.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.
2. L'accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, 11.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.
3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.
4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e la del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 6o giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di i milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


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