
Condanna alle spese di soccombenza nel giudizio di omologazione del concordato preventivo
Pubblicato il 27/02/22 00:00 [Doc.10299]
di Redazione IL CASO.it
Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo - il debitore ammesso al concordato, il quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa, ancorché questo, in adesione ad una sua deduzione subordinata, venga reso per ragioni formali.
Non può infatti dubitarsi della natura contenziosa del giudizio di opposizione all'omologazione con contrapposte posizioni processuali tra il creditore opponente e la società debitrice che insista nell'istanza di omologazione del concordato preventivo, posto che si disputa indubbiamente sulla sussistenza o meno del diritto all'ammissione dell'impresa debitrice alla soluzione concordata della crisi di impresa a fronte di una pretesa oppositiva che contesta proprio quel diritto sulla base dell'asserzione del difetto di un presupposto di legge ovvero del requisito della fattibilità giuridica o economica del concordato ovvero ancora di altro difetto formale di ammissione e di omologazione dei concordato stesso.
Ne consegue la piena legittimità del provvedimento di condanna alle spese secondo il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cod. proc. civ. di cui in questa sede si contesta dunque infondatamente la violazione.
© Riproduzione Riservata