Debitore incapiente: il limite di reddito per l'accesso al beneficio
Pubblicato il 01/03/22 00:00 [Doc.10307]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Segnalazione e massima dell'avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it.
Non può essere ammesso al beneficio dell'art. 14 quaterdecies l. 3/2012 il debitore il cui reddito, detratte le spese di mantenimento, risulti superiore al limite di cui al secondo comma della citata disposizione (assegno sociale moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 2013/159), limite che deve considerarsi come criterio discretivo per l'ammissione al beneficio (conforme, Trib. Milano 26.10.2021).
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