Affitto e successiva cessione dell'azienda escludono la continuità aziendale
Pubblicato il 23/04/16 10:05 [Doc.1031]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Firenze, 1 febbraio 2016.

Segnalazione dell'Avvocato Antonio Pezzano


Concordato preventivo - Applicazione della disciplina di cui al decreto legge 83 del 2015 - Concordato con riserva depositato in data precedente - Piano e documentazione depositata in data successiva

Solamente con il deposito della proposta e del piano l'imprenditore "introduce" la procedura di concordato preventivo. (Il Tribunale ha ritenuto di dover applicare da disciplina del decreto legge 83 del 2015 in quanto l'imprenditore aveva presentato il ricorso ex articolo 161, comma 6, legge fall. in data anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa ed il piano e la documentazione in data successiva)


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Caratteristiche - Applicazione alle ipotesi di affitto d'azienda e successiva cessione - Esclusione

Il concordato con continuità aziendale implica una sopportazione del rischio di impresa da parte dei creditori concorsuali, la quale può giustificarsi e sussistere solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia gestita dall'imprenditore e la gestione continui a presentare dei parametri di aleatorietà per i creditori concordatari. Deve, pertanto, essere esclusa l'applicazione della disciplina del concordato con continuità aziendale qualora il piano preveda l'affitto dell'azienda quale strumento di transito verso il successivo trasferimento a terzi della stessa. (Nel caso di specie, il Tribunale, in applicazione della disciplina introdotta dal decreto legge 83 del 2015, ha ritenuto necessario che fosse assicurato ai creditori chirografari il soddisfacimento di almeno il 20% dei loro crediti)


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