Procedura di liquidazione nel sovraindebitamento ed effetti della l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari
Pubblicato il 02/03/22 00:00 [Doc.10310]
di Redazione IL CASO.it


". . . l'inibitoria ex art. 14-quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 [il quale prevede che "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"] deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14-novies.

Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura. . . . "


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