Udienze Covid - E' viziata da nullità intermedia l'omessa comunicazione alle parti della trattazione orale pur in presenza di istanza
Pubblicato il 02/03/22 08:04 [Doc.10317]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Arturo Pardi- Studio Baronciani-Pardi di Pesaro.

Cassazione civile, sez. VI, 01 febbraio 2022. Pres. Di Stefano. Est. Aprile

La Corte d'Appello di regola decide in Camera di Consiglio sugli appelli proposti senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori a meno che una delle parti formuli richiesta di discussione orale.

La richiesta di discussione orale deve essere espressa per iscritto alla Cancelleria nel termine di cui all'art. 23 DL 149/2020: è regola generale che i procedimenti si svolgano nelle forme cartolari, mentre la trattazione in presenza con discussione orale costituisce ipotesi del tutto eccezionale.
La mancanza di un sistema che preveda le formalità per notiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale costituisce una lacuna informativa.

L'omessa comunicazione della richiesta di discussione orale ad una delle parti che non ha partecipato all'udienza è affetta da nullità intermedia ex art. 178 c 1 lett. c) c.p.p. negli atti compiuti e della decisione impugnata (annulla con rinvio per nuovo giudizio).


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