Legittimazione attiva degli amministratori e dei soci nel procedimento ex art. 2409 c.c.
Pubblicato il 04/03/22 08:17 [Doc.10328]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata.

A seguito della novella del 2003 la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. dà vita ad un procedimento di volontaria giurisdizione non diretto a definire un contratto tra diritti soggettivi bensì a tutelare l'interesse generale della società mediante l'adozione di disposizioni finalizzate ad interrompere comportamenti di mala gestio dannosi o che potrebbero diventare tali se non interrotti sicché viene in rilievo esclusivamente la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa ed a determinare un pericolo di danno per la società o per le controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, per il corretto esercizio della vita della compagine sociale e per l'esercizio dei diritti dei soci.

Attesa la natura del procedimento ex art. 2409 c.c. i membri dell'organo amministrativo sostituiti dal curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non sono legittimati a partecipare al giudizio in quanto privi di un interesse giuridico qualificato a difendersi, venendo in rilievo tale interesse solo nel successivo eventuale giudizio di responsabilità, mentre, per contro, sono sicuramente legittimati ad intervenire nel processo i soci, anche se non titolari di una partecipazione qualificata ai fini della proposizione della denuncia, sia che vogliano aderire al ricorso ovvero ne chiedano il rigetto.


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