Composizione negoziata: le misure protettive inibiscono anche lo sfratto del terzo locatore
Pubblicato il 08/03/22 08:39 [Doc.10339]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Asti 3 marzo 2022 - est. Bottallo

Segnalazione dell'avv. Fabio Cesare del foro di Milano
Massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it

Composizione Negoziata - Misure protettive - Procedura di sfratto in corso promossa dal terzo locatore - Inibitoria - Ammissibilità

Non appare di ostacolo alla conferma delle misure protettive, ai sensi dell'art. 7 dl. 118/2021, conv. con modificazioni dalla l. 147/2021, con specifico riferimento alla procedura esecutiva di sfratto, il fatto che tale procedimento abbia ad oggetto un bene di proprietà di terzi, non rientrante nel patrimonio dell'imprenditore in crisi, operando l'art. 6 del d.l. 118/21 esplicito riferimento alla inibitoria delle azioni che colpiscono non solo il patrimonio dell'imprenditore ma anche i "beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa". (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

La disposizione in esame estende dunque espressamente il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari anche ai beni, non facenti parte del patrimonio dell'imprenditore, "con i quali viene esercitata l'attività d'impresa" e tra questi appaiono ragionevolmente da includersi gli immobili presso cui viene esercitata l'impresa, a maggior ragione se si considera l'importanza che riveste il luogo di insediamento dell'attività ai fini della sua prosecuzione e della salvaguardia del valore dell'azienda. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

La conferma delle misure protettive e in particolare il divieto di avviare la procedura di rilascio dell'immobile in questione appare pertanto funzionale allo svolgimento delle trattative con i creditori, nonché con la stessa proprietaria e con l'attuale conduttrice dell'immobile, finalizzate al raggiungimento di un accordo che consenta il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività. Tale conferma non appare inoltre comportare un sacrificio sproporzionato per i creditori e per la locatrice, tenuto conto del limite temporale delle misure fissato dalla legge (120 giorni) e della possibilità di revocarle o abbreviarle, come previsto dall'art. 7, comma 6, d.l. 118/21, qualora successivamente emerga che esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)






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