Estinzione anticipata del finanziamento: clausola di restituzione pro rata temporis degli interessi e ammortamento alla francese
Pubblicato il 09/03/22 08:35 [Doc.10349]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Napoli 3 gennaio 2022, n. 82, Pres. Carriero, Rel. Dolmetta

La clausola per cui, in caso di «rimborso anticipato», «il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue» è univoca nell'assoggettare al criterio di rimborso pro rata temporis il punto degli interessi. Non rileva in contrario la circostanza che il contratto di finanziamento stabilisca che la restituzione rateale dell'erogato debba seguire secondo il metodo di ammortamento alla francese. Se nessuna necessità logica implica che la disciplina dell'estinzione anticipata sia predisposta in termini identici a quella del rimborso a termine, costruito secondo la dinamica delle restituzioni rateali, infatti, il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente di quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema dell'ammortamento alla francese. Perciò, la clausola contrattuale di restituzione degli interessi secondo il metodo lineare è comunque destinata a ritrovare una sua validità e legittimità nel principio della salvaguardia della disciplina contrattuale più favorevole al cliente di quella che risulti eventualmente dettata, ovvero sia ricavabile, dalla legge. Così come risulta testualmente prescritto dalla disposizione dettata nell'art. 127, comma 1, TUB e confermato negli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo.


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