Composizione negoziata crisi d'impresa: ecco le misure protettive erga omnes
Pubblicato il 12/03/22 20:19 [Doc.10362]
di Redazione IL CASO.it


Poiché le misure protettive di cui agli artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 hanno lo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione delle trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata, le stesse possono essere disposte anche in assenza di iniziative cautelari od esecutive e prevedere che i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa non possano, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nè possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore istante.


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