Bonifico regolarmente ordinato, ma eseguito in modo difforme
Pubblicato il 15/03/22 08:25 [Doc.10367]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
In tema di ripartizione degli obblighi derivanti dalla prestazione di servizi di pagamento, il compimento di un'operazione disconosciuta è a carico dell'utente soltanto nel caso in cui questi abbia omesso di segnalare alla banca l'operazione, pur essendosi avveduto della stessa in un momento in cui era ancora revocabile.
Nelle controversie relative all'utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento occorre valutare, da un lato, la condotta del cliente con riguardo agli obblighi di diligenza nella custodia dello strumento di pagamento, dei dispositivi collegati e delle relative credenziali riservate d'accesso e, dall'altro, la condotta dell'intermediario, il quale e? chiamato ad adempiere al mandato secondo la diligenza professionale e qualificata prevista all'art. 1176, comma 2, cod. civ.
In presenza di bonifici regolarmente ordinati ma difformemente eseguiti, la stipulazione di una clausola contrattuale che consenta alla banca di sottrarsi all'onere della prova di cui all'art. 10 d. lgs. n. 11/2010 non esonera comunque la banca da una valutazione sulla conformità a buona fede del comportamento tenuto, sul rispetto del canone della diligenza professionale e sull'adeguatezza del controllo dell'apparato tecnico predisposto.
In tema di corretta autenticazione di un'operazione di bonifico, l'incongruenza tra i documenti riferibili direttamente alla banca (ovverosia nella sua disponibilità) pone la responsabilità della rilevata difformità nell'esecuzione del bonifico in capo all'intermediario nel cui sistema informatico si è verificata una intrusione fraudolenta.
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