Sovraindebitamento: Competenza territoriale per la domanda di esdebitazione promossa ai sensi dell'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012
Pubblicato il 27/03/22 00:00 [Doc.10424]
di Redazione IL CASO.it


Poiché l'esdebitazione richiesta ai sensi dell'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 costituisce la fase finale (sia pure eventuale) della procedura di liquidazione del patrimonio alla quale è inscindibilmente connessa, la domanda di ammissione al beneficio va proposta al Giudice che aveva disposto l'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio.

[Nel caso di specie il ricorrente dopo avere ottenuto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio da parte del Tribunale di Brescia aveva presentato la domanda di esdebitazione avanti al Tribunale di Mantova, nel cui distretto è fissata la sua attuale residenza].

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TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Ufficio Fallimenti
Il Giudice Delegato,
pronunciando sul ricorso n. 3/22 per la esdebitazione proposto da G. L. (nato a M. il …. e residente a C…. e, quindi, in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova) ai sensi dell'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012, così provvede:
- osservato che il ricorrente ha dedotto 1) che, con decreto emesso il 7-12-2016, il Tribunale di Brescia ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio n. 64/15 da egli promossa, chiusa con decreto del predetto Tribunale in data 12-11-2021; 2) che si sarebbero verificate tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012; 3) che, pertanto, il Tribunale adito dovrebbe ammetterlo al beneficio della esdebitazione;
- considerato che l'esdebitazione costituisce la fase finale (sia pure eventuale) della procedura di liquidazione del patrimonio alla quale è strettamente connessa atteso che il beneficio è concesso, fra l'altro, a) a condizione che il ricorrente abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; b) non abbia ritardato contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, valutazioni che non possono che essere effettuate dal Giudice a suo tempo investito della domanda di liquidazione del patrimonio;
- considerato che tale conclusione trova conferma in ulteriori indici normativi costituiti sia dal fatto che il Giudice investito della domanda di esdebitazione deve previamente sentire i creditori non integralmente soddisfatti (v. art. terdecies co. 4 della legge n. 3/2012) e cioè soggetti che erano parte della procedura di liquidazione del patrimonio e del tutto svincolati da un collegamento territoriale con il debitore sia perché la revoca della esdebitazione è proponibile su istanza di costoro e in relazione a ipotesi (quelle menzionate al comma 5 della disposizione in esame) che parimenti richiedono valutazioni che può operare solo il Giudice originariamente investito della domanda di liquidazione del patrimonio, evidenziandosi altresì la assoluta singolarità della conseguenza che si avrebbe ove si ritenessero del tutto autonomi i procedimenti previsti dagli artt. 14 ter e 14 terdecies della legge n. 3/2012 posto che, in tal caso, un Tribunale potrebbe revocare la ammissione alla procedura di sovraindebitamento disposta da altro Tribunale;
- ritenuto pertanto che il Tribunale di Mantova non sia territorialmente competente a provvedere sulla domanda essendo stato incardinato il procedimento di liquidazione del patrimonio avanti al Tribunale di Brescia;
p.t.m.
- dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Brescia.
Si comunichi.
Mantova, 16 marzo 2022.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi


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