5 Nuove Massime tratte dalla stessa Sentenza di Legittimita'
Pubblicato il 28/03/22 12:00 [Doc.10429]
di ineXecutivis, Rivista Telematica dell'Esecuzione Forzata


Cassazione civile, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 - pres. Vivaldi, est. Fanticini

1- Le conseguenze della mancata esecuzione delle forme di pubblicità prescritte nell'ordinanza di vendita

2 - Se il Giudice o il Professionista delegato non fissano un termine entro cui effettuare la pubblicità della vendita sul P.V.P., la stessa va eseguita, a pena di estinzione della procedura esecutiva, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte

3 - La Cassazione precisa i presupposti ai quali consegue, in caso di omissione della pubblicità della vendita sul P.V.P., l'estinzione del processo esecutivo

4 - Le conseguenze della mancata esecuzione delle forme di pubblicità prescritte nell'ordinanza di vendita

5 - La chiusura della procedura esecutiva non fa venir meno l'interesse alla pronuncia sull'esistenza di una causa di estinzione della stessa

Leggile tutte: https://www.inexecutivis.it/home/


© Riproduzione Riservata