Elezioni Ordini Avvocati e Applicabilità del limite del doppio mandato
Pubblicato il 30/03/22 00:00 [Doc.10436]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione a cura dell'Avv. Nicola ZANNI.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20/1 - 11/3/2022, n. 12
In materia di ricorso avverso gli esiti di competizione elettorale (nella specie, elezioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), la "presentazione" del reclamo presso il COA deve ritenersi rituale e tempestiva, laddove effettuata nei modi e nei termini previsti dall'art. 59, R. D. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato), vale a dire entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di notifica di reclamo al COA, a mezzo di posta elettronica certificata, il termine di dieci giorni si intende decorrente dalla data di accettazione del reclamo stesso, da parte del sistema, dovendosi ritenere, la notificazione al C.O.A. del reclamo elettorale, equipollente al deposito fisico presso il medesimo C.O.A., stante l'equiparazione della pec alla raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 6, comma 1, d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
In materia di violazione del limite del doppio mandato, il concetto di "mandato" (da computare nel calcolo dei mandati rilevanti ai fini della incandidabilità/ineleggibilità) deve intendersi in termini "oggettivi", dovendosi considerare sempre e comunque la durata legale dello stesso, e non in termini "soggettivi", non potendo soffrire eccezioni in relazione alla situazione personale del singolo consigliere. Di conseguenza il commissariamento del COA non costituisce motivo di "spacchettamento" del periodo di durata della consiliatura, non potendosi ritenere - i periodi antecedente e successivo alla gestione commissariale - due sub mandati totalmente distinti. (Nella specie, il Consiglio Nazionale Forense, ritenendo non condivisibile la tesi di chi voleva "spacchettare" il mandato immediatamente precedente alla contestata elezione di un Consigliere dell'Ordine, in due sub mandati totalmente autonomi si da considerarli due segmenti soggettivamente non cumulabili - e non consecutivi, siccome intervallati dalla gestione commissariale - , ha confermato l'orientamento formatosi sul punto, circa la non computabilità di entrambi i mandati in quanto infrabiennali; conferma Cass. civ. SS. UU. 10/12/21, n. 39375, Cass. civ. SS. UU. 26/3/21, n. 8566).
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