Intervento nella domanda di divisione giudiziale secondo il sistema tavolare
Pubblicato il 02/04/22 00:00 [Doc.10446]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 26692 del 24/11/2020

Sistema tavolare - Intervento nella divisione - Trascrizione o iscrizione del creditore di un comproprietario - Effetti - Art. 1113 c.c. - Applicabilità anche per l'iscrizione o la trascrizione effettuata contro un compartecipe.

Anche secondo il sistema tavolare la pubblicità della divisione (o della domanda di divisione giudiziale) non è sottoposta al regime predisposto per gli atti traslativi, ma è imposta ai fini del principio di continuità e per gli effetti previsti dall'art. 1113 c.c. Ne consegue che l'avente causa o il creditore di uno dei comproprietari, il quale abbia trascritto o iscritto il proprio titolo prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel comma 3 dello stesso art. 1113 c.c. Nella stessa condizione si trovano l'avente causa e il creditore che abbiano trascritto o iscritto contro il compartecipe prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.


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