Contratti di assicurazione abbinati al finanziamento e necessità della prova scritta
Pubblicato il 02/04/22 20:02 [Doc.10449]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Napoli 07 febbraio 2022, n. 2206, Pres. Carriero, Rel. Dolmetta

La stipulazione di un contratto assicurativo collegato a un contratto di finanziamento deve essere provata per iscritto, o secondo altri ugualmente qualificati mezzi probatori ex art. 2721 c.c., posto che sarebbe del tutto fuori dalla attuale operatività imprenditoriale l'ipotesi di un negozio di assicurazione, stipulato a servizio di un finanziamento o nell'occasione della sua concessione, non venga redatto per iscritto e, inoltre, secondo i modelli predisposti dall'impresa.

Non costituisce «principio di prova per iscritto» ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c. la circostanza che nel testo del contratto di finanziamento si faccia riferimento al premio dell'assicurazione, la stessa indicando solo che, secondo gli intendimenti del predisponente, non smentiti dal contraente aderente, nei fatti un contratto di assicurazione avrebbe dovuto venire concluso.


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