Fondazione Open e finanziamento illecito ai partiti - La Cassazione annulla senza rinvio la decisione del Tribunale di Firenze
Pubblicato il 04/04/22 08:51 [Doc.10453]
di Redazione IL CASO.it


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4. Ritiene, pertanto, il Collegio, nei limiti propri del sindacato cautelare, che il Tribunale del riesame nel qualificare la Fondazione Open, del quale il Carrai era componente del consiglio direttivo, «articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)» non abbia rispettato i principi già affermati dalle sentenze rescindenti emesse nelle precedenti fasi di questo procedimento e soprattutto non abbia considerato compiutamente la disciplina dettata per le fondazioni politiche dall'art. 5, comma 4, del d.l. n. 149 del 2013 nel testo vigente all'epoca dei fatti. Tali rilievi, unitamente a quelli formulati in ordine alla carenza della dimostrazione, sia pure in termini di fumus commissi delicti, del carattere illecito del finanziamento e alla distonia tra i beni in sequestro e il reato per il quale la misura cautelare è stata disposta, impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio. L'accoglimento del quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo di ricorso esonera, pertanto, dall'esaminare le ulteriori censure formulate dal ricorrente.
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In allegato la decisione.


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