La Cassazione riconosce al socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia pagato un debito sociale il diritto regresso nei confronti della società.
Pubblicato il 05/04/22 08:48 [Doc.10459]
di Redazione IL CASO.it


di Polis Avvocati - Studio legale

La Cassazione riconosce al socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia pagato un debito sociale il diritto regresso nei confronti della società. (Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, 4 marzo 2022, n. 7184)

Il commento di Nicola Nisio

Il socio illimitatamente responsabile di società di persone che, in virtù della sua responsabilità illimitata oppure per aver prestato una garanzia (personale o reale) in favore della società, paghi un debito sociale, può agire in regresso nei confronti della società per la ripetizione di quanto pagato? E, se sì, in che misura?

La Suprema Corte, in alcune sentenze non molto recenti (Cass. Civ., Sez. I n. 12310/1999 e Cass. Civ., Sez. I n. 23669/2006) aveva manifestato un orientamento contrario, sostenendo che la posizione del socio illimitatamente responsabile di società di persone non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure "ex lege", poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale, il socio illimitatamente responsabile di società di persone risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune. Da ciò l'impossibilità di ammettere l'azione di regresso contro la società da parte del socio illimitatamente responsabile che abbia pagato un debito sociale.

Con la recente sentenza n. 7184/2022 la Suprema Corte muta orientamento.

Partendo dall'assunto che la posizione del socio illimitatamente responsabile va tenuta distinta da quella della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, la Cassazione afferma che non è vero che il socio illimitatamente responsabile di società di persone, quando paga un debito della società - in virtù della sua responsabilità illimitata o perché garante della società - pagherebbe un debito proprio e solo proprio: egli, invece, paga un debito che, dal punto di vista soggettivo, è riferibile a sé, alla società ed agli altri soci illimitatamente responsabili. Ne consegue che, quando paga un debito sociale, il socio illimitatamente responsabile estingue non solo la propria posizione debitoria, ma anche quella della società e degli altri soci illimitatamente responsabili. Da tale premessa, la Suprema Corte fa conseguire l'assunto secondo cui «questa attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche verso il creditore che sul piano soggettivo sono distinte, per il fatto stesso di essere distintamente contemplate dall'ordinamento … è sufficiente a giustificare la configurabilità dell'azione di regresso in astratto secondo la disciplina delle obbligazioni solidali, cui, nonostante il beneficium excussionis (che, peraltro, può essere superato nell'ipotesi di concessione di garanzia patrimoniale specifica da parte del socio, appunto un pegno o una fideiussione o un'ipoteca), è comunque riconducibile l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile».

Riconosciuto al socio il diritto di regresso nei confronti della società, la Suprema Corte, riguardo alla sua misura, afferma - e si tratta di un assunto che desta perplessità - che, pur dovendosi astrattamente riconoscere che il regresso possa essere esercitato per l'intero, siccome il pagamento al socio di quanto dovutogli a titolo di regresso si traduce in una passività per la società «il socio che ha pagato non potrà pretendere la quota della passività che, secondo la disciplina dell'art. 2263 c.c., è proporzionale al valore del suo conferimento». Il riferimento all'art. 2263 c.c. lascia immaginare che la Cassazione, pur parlando di "passività", si sia voluta riferire alla partecipazione del socio alle perdite, che la norma in questione presume proporzionale al conferimento: se così è, questo significa che, ad esempio, se il socio ha pagato un debito sociale per 1.000 ed ha una partecipazione alle perdite pari al 50%, potrà agire in regresso nei confronti della società solo per 500, mentre rimarranno definitivamente a suo carico i restanti 500.

Si tratta di una soluzione di cui non appare chiaro il fondamento, la quale (ed i rilievi che seguono traggono spunto da riflessioni di un illustre Studioso del diritto societario), ponendo definitivamente a carico del socio una parte del debito della società da lui pagato, da un lato, rischia di trasformare la misura della partecipazione alle perdite del socio illimitatamente responsabile in un corrispondente obbligo di versamento di somme a fondo perduto in favore della società (in misura pari alla parte del debito sociale da lui pagato che rimane definitivamente a suo carico); dall'altro, rischia di alterare i risultati economici della società, generando una plusvalenza pari alla parte del debito sociale (e quindi della passività) rimasta definitivamente a carico del socio.


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