Contratto di avvalimento e obbligo per l'impresa ausiliaria di eseguire direttamente le prestazioni
Pubblicato il 15/04/22 00:00 [Doc.10492]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


AVVALIMENTO - OBBLIGO DI ESEGUIRE DIRETTAMENTE LE PRESTAZIONI - AMBITO DI OPERATIVITA' - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA

Cons. Stato, sez. IV, 11.4.2022 n. 2707

L'art. 89 del codice appalti prevede che il contratto di avvalimento debba contenere l'obbligo per l'impresa ausiliaria di eseguire direttamente le prestazioni, laddove i requisiti messi a disposizione consistano in titoli di studio o esperienze professionali pertinenti.

La norma in questione ha carattere eccezionale e, pertanto, la sua portata non può che essere circoscritta a determinati e ben individuati requisiti indicati dal legislatore e nel rispetto della sua ratio, che consiste nel fatto che (a differenza di altri requisiti) i titoli di studio e le esperienze professionali pertinenti possono non essere agevolmente trasferibili con la mera assunzione dell'obbligazione contrattuale o anche con l'assunzione di obbligazioni specifiche.

La sussistenza, quindi, di asserite complessità dell'oggetto dell'appalto e della necessità per l'impresa ausiliata di disporre di un supporto idoneo da parte dell'impresa ausiliaria non può tradursi in un consequenziale obbligo di eseguire, anche in proprio, prestazioni dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria: è infatti in tal caso, in assenza di una espressa previsione di senso contrario, sufficiente la messa a disposizione di risorse idonee e adeguate.


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