Applicazione del principio di proporzionalità in materia di IVA
Pubblicato il 19/04/22 00:00 [Doc.10495]
di Redazione IL CASO.it
di Orazio Esposito
Tax Lawyer | Consigliere Direttivo Camera Avvocati Tributaristi di Catania
Segnalo tra le Sentenze di questa settimana questa CTR Lombardia 801 del 2022, in materia di SANZIONI #IVA.
L'oggetto del contendere riguarda l'applicazione del principio di proporzionalità in materia di IVA (tributo armonizzato UE).
La società contribuente presentava dichiarazione integrativa con importi superiori a quelli indicati nella dichiarazione originaria, di conseguenza infedele. L'integrativa veniva presentata con ravvedimento operoso versando IVA, interessi e sanzione ex art. 5 comma 4 D.Lgs. 471/1997.
L'Ufficio tuttavia applicava l'ulteriore sanzione ex art. 6 comma 6 D.Lgs. 471/1997 per INDEBITA DETRAZIONE. Contro l'irrogazione di questa sanzione la società presentava ricorso.
- In primo grado la CTP confermava l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 6 comma 6 D.Lgs. 471/1997 "non essendo applicabili gli istituti dell'assorbimento e le norme sul cumulo - previste in caso di omesso versamento del tributo, ma non in caso di illegittima detrazione di imposta - né potendosi ravvisare un dubbio normativo"
La società appellava la sentenza insistendo per la illogica duplicazione delle sanzioni derivante dalla non cumulabilità della sanzione per indebita detrazione ex art. 6 comma 6 con quella per infedele dichiarazione ex art. 5 comma 4 D.lgs. 471/1997 chiedendo il rinvio alla Corte di Giustizia UE per la valutazione del rispetto dell'art. 90 Direttiva 2006/112/UE.
- LA CTR accoglie l'appello ravvisando l'assenza di requisiti per cumulare le due distinte sanzioni su una medesima condotta: "Sia l'art. 5 comma 4, sia l'art. 6 comma 6 D.Lgs. 471/1997 prevedono l'applicazione della sanzione del 90% della maggiore imposta dovuta, che nel caso di specie comporterebbero l'applicazione di una sanzione complessiva del 180% sui medesimi importi, corrispondenti in un caso all'imposta non dichiarata e nell'altro caso all'ammontare della detrazione di imposta compiuta. Da un unico comportamento - l'emissione delle note di credito - deriverebbe quindi una DUPLICAZIONE di sanzioni. Vertendosi in materia di IVA (tributo armonizzato UE) deve invece valere il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia, secondo la quale le sanzioni "non possono eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione"
© Riproduzione Riservata