Equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare e decorrenza del termine di cui all'art. 4 l. 89/2001 per i creditori integralmente soddisfatti
Pubblicato il 24/04/22 00:00 [Doc.10525]
di Redazione IL CASO.it


Nei riguardi dei creditori che siano stati integralmente soddisfatti, il termine di sei mesi di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, per chiedere l'equa riparazione per la irragionevole durata della procedura fallimentare, decorre dalla irrevocabilità del piano di riparto.

Giova al riguardo precisare che, sotto la vigenza del vecchio testo normativo, anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5/2006, i creditori che siano stati soddisfatti vedevano invece stabilizzarsi definitivamente la loro posizione solo dal provvedimento di chiusura del fallimento, per cui, in detta ipotesi, il semestre di cui all'art. 4, l. n. 89/2001 decorrerà dalla irrevocabilità di tale provvedimento.


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