Adozione per ordine del tribunale di adeguati assetti organizzativi
Pubblicato il 24/04/22 00:00 [Doc.10527]
di Redazione IL CASO.it
La violazione del dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi è più grave quando la società non si trova in crisi, in quanto proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le necessarie misure organizzative, contabili e amministrative.
Il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. appartiene agli istituti di volontaria giurisdizione ed è sottratto al principio della domanda, con la conseguenza che l'ispezione della amministrazione, sebbene possa focalizzarsi su alcuni aspetti specificamente individuati, costituisce comunque uno strumento ad ampio spettro capace di evidenziare gravi irregolarità precedentemente non emerse.
Nell'ambito di tale procedimento ed indipendentemente dalla formulazione di apposita richiesta, il tribunale adito ai sensi dell'art. 2409 c.c. può dunque ordinare all'impresa di adottare, sotto il controllo di un amministratore giudiziario, adeguati assetti organizzativi in ragione della natura e delle dimensioni della medesima e nel rispetto della discrezionalità dell'organo gestorio nella adozione delle misura di gestione ritenute opportune.
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