Sovraindebitamento: inammissibilità del voto espresso da Agenzia Entrate Riscossioni per conto degli enti impositori
Pubblicato il 25/04/22 09:46 [Doc.10535]
di Redazione IL CASO.it


L'espressione del voto nelle procedure di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso sicché l'Agenzia delle Entrate Riscossione non è legittimata ad esprimere il voto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2012 per conto degli enti impositori (nel caso di specie I.N.P.S., I.N.A.I.L., Camera di Commercio).

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TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Ufficio Fallimenti
Il Giudice Delegato,
- letto il ricorso n. 1/22 concernente la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da E. V. ai sensi dell'art. 7 della legge n. 3/2012 e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 7-4-2022 così provvede:
- esaminate le relazioni di voto pervenute nonché le deduzioni a verbale svolte dall'O.C.C. dott. D. C. e quelle di cui alla memoria datata 7-4-2022 della ricorrente;
- osservato che dalle dichiarazioni di voto espresse risulterebbe il raggiungimento di un consenso (per silenzio assenso) solo nella misura del 24,32% come emerge dai dati riportati a verbale;
- rilevato che Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha espresso a) "VOTO CONTRARIO per la componente di credito iscritto a ruolo dagli Enti Impositori che hanno formalmente riscontrato la richiesta dell'Agente prestando parere contrario alla proposta, oltre oneri accessori" (in particolare Agenzia delle Entrate D.P. Mantova ha esplicitamente manifestato il proprio dissenso alla proposta) nonché b) "VOTO CONTRARIO per la componente di credito iscritto a ruolo dagli Enti che NON hanno formalmente autorizzato l'Agente ad aderire alla proposta, oltre oneri accessori; nel dettaglio: INPS Sede di Mantova, INAIL Sede di Mantova, Camera di Commercio di Mantova";
- rilevato che l'art. 11 co. 1 della legge n. 3/2012 richiede che l'opposizione sia manifestata dal creditore;
- ritenuto di aderire all'orientamento secondo cui a) l'espressione del voto nelle procedure di accordo di composizione della crisi costituisce attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso sicché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha legittimazione al voto limitatamente agli importi concernenti gli oneri della riscossione; b) la circolare n. 16/2018 del 23.07.2018 dell'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, la quale (nel confermare quanto previsto nella propria precedente circolare n. 19/E del 16-5-2015) prevede che nelle procedure di accordo di composizione della crisi il voto venga espresso dall'Agenzia delle Entrate per i tributi non ancora iscritti a ruolo e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per i tributi iscritti a ruolo, ha natura meramente interpretativa che deve essere disattesa dal Giudice, in quanto in contrasto con le previsioni di legge avuto riguardo alle funzioni attribuite da un lato ai soggetti pubblici titolari dei tributi, dei contributi e delle altre entrate riscosse mediante ruolo e, dall'altro, alla Agenzia delle Entrate - Riscossioni, rilevandosi inoltre che, in materia di delega di funzioni, vige la riserva di legge prevista dall'art. 97 Cost. e che non vi è una norma di rango primario che autorizzi i singoli enti impositori a delegare l'attività di amministrazione dei tributi in favore della Agenzia delle Entrate - Riscossioni (in tal senso si vedano Trib. Reggio Emilia 7-12-2021; Trib. La Spezia 9-4-2019; Trib. Bologna 24-4-2018 tutte reperibili su www.ilcaso.it nonché Trib. Pavia 1-7-2021 e Trib. Civitavecchia 11-10-2021);
- considerato che va condiviso l'assunto formulato dall'O.C.C. secondo cui la locuzione "Enti che NON hanno formalmente autorizzato l'Agente ad aderire alla proposta" (e cioè di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Camera di Commercio di Mantova) è da intendersi quale assenza di espressione di voto sicchè, in virtù del meccanismo di silenzio-assenso previsto dall'art. 11 co. 1 seconda parte della legge n. 3/2012, deve ritenersi che i creditori in questione abbiano espresso voto favorevole;
- osservato pertanto che, a fronte di creditori ammessi al voto per € 242.132,51 complessivamente, risultano avere espresso voto contrario creditori per € 71.308,22 e voto favorevole per € 170.824,29 con raggiungimento della percentuale del 70.55%;
p.t.m.
- dato atto che è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 della L 3/2012 dispone che il dott. Davide C., ai sensi dell'art. 12 co. 1 della legge n. 3/2012:
1) trasmetta sollecitamente a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 co. 2, allegando il testo dell'accordo raggiunto;
2) decorso il termine di cui all'art. 12 co. 1 della predetta legge per le eventuali contestazioni da parte dei creditori, trasmetta al Giudice designato la relazione stessa, allegando le contestazioni ricevute nonché una attestazione definitiva sulla fattibilità dell'accordo;
- rinvia all'udienza del 26-5-2022 ore 9.45.
Si comunichi.
Mantova, 11-4-2022.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro Pietro Bernardi


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