Fideiussione omnibus: contratti nulli per le sole clausole che riproducano quelle dello schema ABI, salvo prova di una diversa volontà delle parti
Pubblicato il 26/04/22 19:31 [Doc.10538]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Giuseppe Lunardo - Studio Legale Perrino & Associati, Palermo.

Tribunale di Trapani, 6 aprile 2022. Est. Stocco

Con la pronuncia in oggetto, in materia di fideiussioni redatte secondo lo schema ABI, dichiarato - come è noto - parzialmente illegittimo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Tribunale di Trapani ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, secondo cui: "i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett. a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".

Il Tribunale, in particolare, sposa l'argomento che fa discendere la suddetta nullità dal collegamento funzionale (e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva, finalizzata a far effettuare alla clientela una scelta solo apparente del prodotto offerto dal mercato.

Sempre sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte, il Tribunale esclude di dover comminare la sanzione della nullità totale della fideiussione (atto a valle) sottoposta al suo vaglio di legittimità e propende piuttosto per una sua nullità parziale, anche considerato che: le altre clausole dell'atto di garanzia non sono violative della normativa antitrust; le stesse clausole censurate non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato, così erodendo la possibilità per il cliente di scegliere valide alternative; in ogni caso, non risulta nel caso di specie "allegata, prima ancora che provata, la volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle".

Infine, la sentenza in commento va segnalata anche per le conseguenze tratte dal Tribunale di Trapani dalla dichiarata nullità parziale del contratto. In particolare, secondo il giudice del merito, la nullità delle clausole contrattuali concernenti la deroga all'art. 1957 c.c. comporta la reviviscenza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo in parola, con la conseguenza, nel caso di specie, dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia per il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale.


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