Danno da emotrasfusione: la Cassazione sulla individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento
Pubblicato il 03/05/22 08:13 [Doc.10561]
di Redazione IL CASO.it


di Gianluca Cascella
Professore incaricato di diritto processuale civile Università Pegaso; avvocato cassazionista esperto di responsabilità civile e medical malpractice

Con recentissima decisione (12966/2022) la S.C. è ritornata sul tema della individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione - ex artt. 2935 e 2947,co.1 cc. - del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione. La decisione si segnala per due aspetti, riguardanti le modalità di individuazione di tale momento. Quanto al primo, se da un lato si riconosce rilevanza indiscussa alla data di presentazione della domanda di indennizzo ex I. n. 210/1992, dall'altrp si evidenzia la non esclusività di tale riferimento, riconoscendo al giudice la possibilità di datare, tramite accertamento fattuale sostenuto da adeguata motivazione, l'acquisizione di tale consapevolezza anche ad un momento anteriore. A tal fine, il giudice di merito potrà avvalersi anche della prova per presunzioni per accertare che il danneggiato era a conoscenza - o comunque tale conoscenza poteva acquisire, con la diligenza ex art. 1176, comma 1 c.c. - sia di aver contratto una malattia, sia che la stessa era eziologicamente collegata alla trasfusione. Unico limite - significativo e da tenere bene a mente- per il giudice di merito, in tale attività di accertamento fondata sul meccanismo delle presunzioni, viene dalla S.C. individuato nella indispensabilità che il punto di partenza per il ricorso alle presunzioni (id est, il c.d. fatto noto) sia assistito da oggettiva certezza, onde evitare che, al contrario, ove si tratti di una circostanza priva di oggettivo riscontro (rimanendo a livello, quindi, meramente ipotetico) l'accertamento finisca per risolversi nell'utilizzo di una c.d. , violando in tal modo il divieto espresso dal noto brocardo praesumptum de presumpto non admittitur. Per altro verso, al fine di evitare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. (che in simile eventualità sarebbe la conseguenza di un c.d. ) si afferma che il giudice di merito, per individuare il momento di effettiva decorrenza del termine di prescrizione, deve necessariamente accertare se il danneggiato fosse o meno (in relazione a quello che si intende individuare come dies a quo) in possesso di informazioni/elementi concreti, effettivamente in grado di fargli comprendere che la propria situazione patologia sia eziologicamente riconducibile alla trasfusione cui si è sottoposto. Il monito che la S.C. formula, in definitiva, si concretizza nella individuazione di quello che rappresenta un errore da non commettere, per il giudice di merito, ovvero quello di fondare simile accertamento su di un ragionamento meramente possibilistico, poiché in tal caso l'indagine che il giudice di merito è chiamato a compiere si allontanerebbe da quello che, invece, deve essere il suo irrinunciabile oggetto, rappresentato dalla individuazione del momento in cui il danneggiato ha potuto, obiettivamente, rendersi conto (sempre con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c.) della natura dell'infezione e della sua potenziale origine.


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