L'obbligo di motivazione in merito al rifiuto di un finanziamento è assolto attraverso il rinvio alla normativa antiriciclaggio
Pubblicato il 05/05/22 00:00 [Doc.10570]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Torino 14 marzo 2022, n. 4253, Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Cotterli

Nello svolgimento dell'attività istruttoria preliminare alla concessione di un finanziamento, la banca è tenuta a rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede che si declinano nel rispetto dei tempi concordati per conduzione delle valutazioni e, in caso di rifiuto, nell'allegazione delle motivazioni che lo hanno determinato. Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che la comunicazione di non accoglimento della domanda di mutuo, giustificata dall'intermediario «tenuto conto delle previsioni di cui al D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231», rappresenti «quell'indicazione di carattere generale che il ricorrente ha diritto di ottenere circa le ragioni del diniego di finanziamento».


© Riproduzione Riservata