Sulla natura recurring delle clausole «spese di istruttoria»
Pubblicato il 06/05/22 00:00 [Doc.10571]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
Abf Napoli 16 marzo 2022, n. 4472, Pres. Carriero, Rel. Dolmetta
In applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11 octies comma 2 ult. per. D.l. 25 maggio 2021, n. 73, in caso di estinzione anticipata di finanziamento stipulato prima della data di entrata in vigore del detto provvedimento normativo, deve distinguersi fra i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (recurring, che sono retrocedibili) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (upfront, che non sono retrocedibili).
L'ascrizione di un dato costo a una o all'altra attività posta in essere dalla banca nello svolgimento del rapporto non dipende dalla «rubrica» che è stata adottata in sede di predisposizione del contratto dalla banca stessa, non essendo l'attività di qualificazione rimessa alla volontà del predisponente, ma dipendendo, invece, dalle caratteristiche oggettive, non disponibili per l'autonomia privata, proprie dell'attività in questione.
In coerenza col principio generale del divieto di eccessiva onerosità, la natura manifestamente abnorme del montante preteso dalla banca per una determinata attività descritta in una clausola contrattuale (secondo l'ABF, a titolo meramente indicativo, la soglia può essere individuata nella cifra di 1.000 euro, somma abnorme nel confronto alle comuni condizioni di mercato) costituisce circostanza indicativa della natura recurring della clausola contrattuale, che nella specie era quella di «attività istruttorie».
Nella prospettiva della corretta informazione del soggetto finanziato e dell'obbligo di clare loqui imposto al predisponente (arg. ex art. 1370, 35 cod. cons.), costituisce pure circostanza indicativa della natura recurring di una data clausola contrattuale (nella specie quella di «commissioni per attività istruttorie») il contenuto ambiguo della clausola predisposta dalla banca, per come caratterizzata da una conformazione aperta, intesa cioè ad abbracciare diverse attività non omogenee, espressiva dell'attitudine della clausola all'occultamento di attività e costi recurring.
© Riproduzione Riservata