Mutuo fondiario: violazione del limite di finanziabilità ex art.38 TUB: no alla conversione d'ufficio
Pubblicato il 11/05/22 08:38 [Doc.10607]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Anna Maria Colzani.

Appello Milano, sentenza n. 1497/2022, 5 Maggio 2022. Pres. Varani. Est. Del Corvo

Il rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, T.U.B. è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso.

Il Tribunale, qualora ritenga violato l'art. 38 TUB, non può operare d'ufficio una conversione di tale contratto in un ordinario contratto di mutuo garantito da ipoteca.

In tal modo il Tribunale deciderebbe la causa oltre i limiti della domanda di parte, essendo indubbio che la conversione di un contratto nullo, ex art. 1424 c.c., possa essere chiesta soltanto da uno dei contraenti e presupponga altresì una compiuta verifica, da parte del giudice, dell'ipotetica volontà delle parti volta alla conclusione del diverso negozio.


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