Il giudizio di convenienza reso dal tribunale in applicazione del c.d. cram down dell'amministrazione finanziaria non deve limitarsi al confronto dei dati numerici e contabili ma va esteso altresì' ai tempi di realizzazione della pretesa erariale soprattutto laddove, come nel caso di specie, a detto creditore venga risparmiata l'alea relativa alla effettiva realizzazione dei dati contabili indicati dal professionista attestatore.
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