Riconoscimento del privilegio professionale ai crediti da rivalsa IVA e contributo previdenziale: la norma non è retroattiva
Pubblicato il 13/05/22 08:32 [Doc.10614]
di Redazione IL CASO.it


In tema di ammissione allo stato passivo, la norma che, novellando l'art. 2751 bis, n. 2, c.c., ha riconosciuto natura privilegiata alla rivalsa IVA e al contributo previdenziale collegati alle prestazioni professionali, attiene alla qualità dei crediti - consistente nella loro prelazione rispetto ad altri - contenendo disposizioni di carattere sostanziale, e non processuale, regolate, in assenza di espressa deroga normativa, dal principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c., secondo cui le leggi non sono retroattive. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante il momento in cui i menzionati crediti erano stati azionati, evidenziando come non fosse pertinente il richiamo ad alcune pronunce della Corte costituzionale che, con le decisioni nn. 170/2013 e 176/2017, si era occupata della diversa problematica della legittimità di norme che espressamente disponevano la retroattività di nuovi privilegi erariali e, con la decisione n. 1/2020, aveva esaminato l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame).


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