Arbitrato internazionale e Convenzione di New York del 1958: verifica della validità della clausola arbitrale e presunzione di validità della convenzione di arbitrato
Pubblicato il 17/05/22 00:00 [Doc.10623]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima del prof. Rolandino Guidotti.

In tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità.

La Convenzione di New York del 1958, applicabile quando la clausola preveda la sede dell'arbitrato in uno Stato straniero, ha lo scopo di promuovere il commercio internazionale e la risoluzione delle controversie internazionali tramite l'arbitrato e il favor arbitrati deve orientare il giudice nell'interpretare la relativa pattuizione ponendo alla base del proprio argomentare il principio della presunzione di validità - formale e sostanziale - della convenzione di arbitrato.


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