Esdebitazione: la Cassazione chiarisce il significato di soddisfazione irrisoria dei creditori
Pubblicato il 17/05/22 08:43 [Doc.10627]
di Redazione IL CASO.it


In tema di esdebitazione, la definizione di soddisfacimento irrisorio resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuta dal giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente.

"… In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali.
Tale condizione si intende realizzata, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto. E' invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. U n. 24214-11).
Tale generale principio va portato a compimento nel senso che la valutazione del presupposto (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata tuttavia secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma: cosicché, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 142, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (cfr. già Cass. n. 7550-18).
VIII. - Ora, considerato che dalle stesse Sezioni unite viene il principio (d'altronde condiviso dalla corte d'appello bresciana) che reputa irrilevante la circostanza che il soddisfacimento parziale attenga solo a una delle categorie di creditori (i privilegiati), non può affermarsi - così genericamente, come fatto dalla corte territoriale - che sia irrisoria, in rapporto al passivo nel suo complesso, la percentuale di soddisfacimento del 13,89 % a essa categoria riferibile.
A una simile percentuale non è difatti pertinente associare in sé e per sé il concetto di completa irrisorietà, neppure in base alla presa a parametro dell'intero passivo.
Per contro va affermato il principio secondo cui, in tema di esdebitazione, la definizione di soddisfacimento irrisorio resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuta dal giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente.


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